Entra in vigore il codice identificaivo nazionale CIN
Il DL 145/2023 convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha istituito a livello nazionale il Codice Identificativo Nazionale (in seguito denominato CIN) che è un codice univoco per identificare tutte le strutture ricettive e per contrastare forme irregolari di ospitalità.
Chi deve richiedere il CIN
Tutti i titolari o i gestori delle delle strutture e tipologie ricettive previste dalla L.R.16/2004 e s.m.i. devono richiedere il CIN, in particolare le:
- strutture alberghiere (Residenze turistico alberghiere RTA, alberghi e Condhotel);
- strutture extralberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanza (CAV), ostelli, case per ferie, rifugi alpini, rifugi escursionistici)
- strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici e marina resort),
- altre strutture ricettive (aree attrezzate di sosta temporanea, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche intermediati da agenzie immobiliari turistiche, bed and Breakfast e agriturismi)
Come si ottiene il CIN
Il CIN deve essere richiesto accedendo alla piattaforma nazionale della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), istituita dal Ministero del Turismo, alimentata in interoperabilità con i dati già presenti nella banca dati in uso nella Regione Emilia-Romagna (Ross 1000), alla seguente pagina web:
https://bdsr.ministeroturismo.
L’accesso può avvenire tramite SPID, CIE o, per i cittadini stranieri, ottenendo user e password dal Ministero del Turismo previa registrazione.
La piattaforma nazionale BDSR contiene già i dati presenti su Ross 1000 per le strutture della Regione Emilia-Romagna, ma al fine di ottenere il CIN è necessario compilare alcune informazioni aggiuntive, in particolare:
- la categoria catastale e la terna catastale delle singole unità immobiliari;
- il codice (principale e secondario) ATECO dell’impresa, se si tratta di attività a gestione imprenditoriale;
- la dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui al comma 7 dell’art. 13-ter del DL 145/2023 e s.m.i.;
Se la struttura è in regola con le procedure amministrative (presentazione della SCIA o della comunicazione prevista per il tipo di attività) ma, entrando in BDSR e avviando la procedura per ottenere il CIN, non è visibile nell’elenco delle strutture, allora bisognerà procedere, esclusivamente all’interno della medesima piattaforma BDSR, con una “segnalazione di struttura mancante” (si rinvia al “manuale cittadino” presente sul sito del Ministero); ovviamente, le strutture per cui la comunicazione o SCIA di avvio è stata presentata soltanto da poco saranno visibili in BDSR solo dopo che si sarà completato l’iter di comunicazione tra Comune e Regione per l’inserimento dell’anagrafica in Ross1000 e il successivo invio alla BDSR.
Il CIN va richiesto obbligatoriamente anche se si è già in possesso del Codice identificativo Regionale (CIR).
Termini per acquisire il CIN e entrata in vigore
Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR avvenuta il 3 settembre 2024 (quind i entro il 2 novembre 2024) i gestori delle strutture dovranno completare tutte le informazioni mancanti ed ottenere il CIN.
Come si usa il CIN
Il CIN va: esposto all’esterno dello stabile; Indicato in tutti gli annunci ovunque pubblicati (sostituisce il CIR); Indicato in tutte le pubblicazioni, attività promozionali, pubblicitarie e di commercializzazione dell’attività ricettiva (sostituisce il CIR); I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata ad attività ricettiva.
Cin e terna catastale – situazioni particolari
Il CIN, in linea di principio è assegnato ad ogni singola struttura ricettiva o singola unità immobiliare ma vi sono situazioni particolari che riguardano strutture ricettive che sono composte da più unità immobiliari a cui è stato attribuito un unico CIR a livello regionale: si tratta di case e appartamenti per vacanze (CAV) gestiti in forma imprenditoriale e alberghi diffusi. In questi casi nel portale ministeriale all’anagrafica della struttura dovranno essere aggiunte le categorie e le terne catastali di tutte le unità immobiliari su cui si svolge l’attività turistico ricettiva.
In caso invece di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico non imprenditoriale il CIN sarà diverso per ogni alloggio locato con separato accesso alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive per ogni singola unità abitativa.
Si ricorda che in Emilia-Romagna, fatte salve future modifiche normative, in base alla vigente normativa regionale, gli affitti brevi di cui al DL 50/2017 non sono autonome fattispecie ricettive ma devono essere ricondotti alla tipologia ricettiva degli “appartamenti ammobiliati ad uso turistico” di cui all’art. 12 della L.R. 16/2004 e ai relativi atti applicativi (DGR 2186/2005 modificata ed integrata dalla DGR 802/2007). Nel caso in cui il contratto di locazione sia inferiore ai 30 giorni non è prevista la registrazione presso l’Ufficio del Registro.
Obbligo preliminare di iscrizione nella banca dati regionale Ross 1000
Al fine di conseguire il CIN come sopra illustrato, permane l’obbligo preliminare di iscrizione nella banca dati regionale Ross 1000.
In seguito all’acquisizione del CIN, non sarà più necessario indicare il CIR nel materiale promozionale e nelle attività di commercializzazione, ma dovrà essere indicato solo il CIN. In conseguenza troveranno applicazione SOLO le sanzioni previste dalla norma nazionale.
Sanzioni e controlli
Le sanzioni pecuniarie applicabili per il mancato o scorretto utilizzo del CIN, ai sensi del Comma 9 art. 13-ter vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 8000 euro in base alla violazione riscontrata.
Ulteriori Informazioni
Per maggiori informazioni riguardanti il CIN, trattandosi di normativa statale e non comunale, è possibile fare riferimento alla pagina del Ministero del turismo:
https://www.ministeroturismo.